Art. 27 GDPR – Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione

  • 1)Ove si applichi l‘articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell’Unione.
  • 2)L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
    1. a)al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all‘articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure
    2. b)alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.
  • 3)Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.
  • 4)Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.
  • 5)La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.
Nota: Il testo sopra riportato è tratto da una raccolta ufficiale di decreti e non pretende di essere vincolante. Solo il testo pubblicato ufficialmente e in vigore è vincolante. Avete scoperto un errore?