Art. 3 GDPR – Ambito di applicazione territoriale

  • 1)Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.
  • 2)Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
    1. a)l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure
    2. a)il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione.
  • 3)Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.
Nota: Il testo sopra riportato è tratto da una raccolta ufficiale di decreti e non pretende di essere vincolante. Solo il testo pubblicato ufficialmente e in vigore è vincolante. Avete scoperto un errore?